Con la legge del 5 agosto 2022 n. 119 il Senato ha approvato definitivamente delle modifiche importanti riguardo lo strumento militare italiano. La riforma prevede vari cambiamenti al codice dell’ordinamento militare (riportato originariamente nel decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66) e tra questi vi è anche la modifica al nome di alcuni gradi. Scopriamo insieme come sono cambiati!
L’ASPMI, Associazione Sindacale Professionisti Militari, da tempo si è schierata contro la tradizionale nomenclatura dei gradi di Caporale e di Sergente (e dei corrispondenti nelle varie FFAA), reputandola “inconcepibile, arretrata e poco utilizzabile” in contesti gerarchici dove una scansione chiara delle varie qualifiche è invece, secondo l’Associazione, essenziale.
Nel 2022 è stata quindi approvata la rettifica di tali denominazioni, con una riforma che prevede anche molto altro: cambiamenti al sistema di reclutamento delle carriere iniziali delle Forze Armate, l’incremento di organico nei settori sanitari e tecnico-logistici, la riduzione di personale complessivo entro il 2033, e tanto altro di cui parleremo tra poco.
Per quanto riguarda i gradi, ecco le modifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2022 e diventate legge:
ESERCITO
da Primo Caporal Maggiore a Graduato
da Caporal Maggiore Scelto a Graduato Scelto
da Caporal Maggiore Capo a Graduato Capo
da Caporal Maggiore Capo Scelto a Primo Graduato
da Caporal Maggiore Capo Scelto Qualifica Speciale a Graduato Aiutante
da Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale a Sergente Maggiore Aiutante
AERONAUTICA
da Primo Aviere Capo Scelto a Primo Graduato
da Primo Aviere Capo Scelto Qualifica Speciale a Graduato Aiutante
da Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale a Sergente Maggiore Aiutante
MARINA
da Sottocapo a Comune Scelto
da Sottocapo di Prima Classe Scelto a Sottocapo Scelto
da Sottocapo di Prima Classe Scelto Qualifica Speciale a Sottocapo Aiutante
da Secondo Capo Scelto Qualifica Speciale a Secondo Capo Aiutante
Per quanto riguarda invece i gradi di Qualifica Speciale di Carabinieri e Guardia di Finanza (Appuntato Scelto e Brigadiere Capo), stando alla Gazzetta Ufficiale sembra non siano stati modificati, nonostante talvolta venga riportata da alcune fonti la dicitura di “Appuntato Aiutante” e “Brigadiere Capo Aiutante”. Riportiamo in seguito l’estratto della suddetta legge n 119 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale:
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: […]
b) all’articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l’Esercito italiano e l’Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»;
c) all’articolo 630: […]
2) al comma 1-bis: […]
2.2) le parole: «: qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «: graduato aiutante per l’Esercito italiano e l’Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»;
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Altri parametri della riforma
Con la riforma si è anche data la delega al Governo per mettere in atto ulteriori cambiamenti; di seguito elenchiamo e spieghiamo quelli che secondo noi sono i più rilevanti.
Modifiche alle ferme iniziali
I VFP1 e i VFP4 sono stati sostituiti dai “volontari in ferma iniziale” e dai “volontari in ferma triennale”, entrambi con una durata di tre anni ciascuno, anziché 1+4.
Il limite di età per entrare nell’Esercito è stato abbassato da 25 a 24 anni per i VFI ed è fissato a 28 anni per i VFT.
Non solo, per i VFT è stata prevista anche una ridefinizione della formazione, associando l’addestramento militare, specialistico e cibernetico ad attività di studio e professionali, così da permettere ai soldati di sviluppare delle competenze utilizzabili anche nel mercato del lavoro.
Queste modifiche sono volte a rendere il sistema più attuale e all’avanguardia, in modo da rendere ρiυ’ specializzate anche le carriere iniziali e ad ottimizzare l’offerta formativa dei corsi della Difesa.
Riduzione dell’organico militare entro il 2033
Una delle modifiche che negli anni ha fatto ρiυ’ discutere, e che è stata ricentrata con la riforma, è quella della riduzione del personale militare. Inizialmente, con la legge n. 244 del 2012 (la cosiddetta Legge Di Paola), l’organico di Esercito, Aeronautica e Marina (esclusa la Capitaneria di Porto) doveva essere ridotto a 150.000 unità entro il 2024, ma questo avrebbe minato l’efficienza dello strumento militare ed avrebbe messo in difficoltà gli operatori stessi. Con la riforma si è quindi spostata la “scadenza” al 2033, confermando le riduzioni già avvenute e posticipando di circa 10 anni l’obiettivo finale:
a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a 150.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2034.
Questo cambiamento è studiato per consentire una riorganizzazione graduale nel tempo delle risorse e soprattutto per favorire la professionalizzazione del personale in divisa, così da avere un Esercito moderno e specializzato, anche se con un organico ridotto.
Aumento di specialisti e istituzione della riserva ausiliaria
Se da una parte il personale deve essere ridotto, dall’altra viene invece parzialmente incrementato. È stato previsto infatti un aumento di massimo 10.000 unità di personale, spartito tra VFI e soggetti in servizio permanente. Questi ultimi in particolar modo devono essere appositamente specializzati nell’ambito sanitario, logistico, ingegneristico, informatico e simili, così da poter soddisfare le crescenti esigenze del Paese in caso di pubbliche calamità o di necessità straordinarie.
Non solo, è stata programmata anche l’istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, che deve essere composta da massimo 10.000 unità di personale volontario da ripartire a livello regionale, e che sia di supporto alle istituzioni fornendo un aiuto alle forze civili e in ambito logistico, quando richiesto.
Il Servizio sanitario militare
Un altro punto tra i più importanti toccato dalla riforma è stata la riorganizzazione del Servizio sanitario militare, il quale deve prevedere che le strutture e le risorse di sua pertinenza possano essere utilizzate anche dal Sistema sanitario nazionale, e che i medici e il personale militare delle professioni sanitarie possano esercitare la libera professione all’interno delle strutture sanitarie militari, a seguito della stipulazione di convenzioni con vari Ministeri (Difesa, Salute, Economia e Finanze, Regioni).
La Riforma del 2022 riguardo lo strumento militare nazionale è dunque complessa e composita, ma per molti è stata un passo importante e necessario verso la modernizzazione delle Forze Armate ed il loro aggiornamento. La nuova nomenclatura dei gradi è uno dei particolari che ρiυ’ colpiscono perché va a scardinare una dicitura utilizzata da tempo e che ormai si riteneva tradizionale. Detto questo, le opinioni sono contrastanti e accanto a chi la ritiene una mossa per niente proficua, c’è chi invece la sostiene con forza e ne vede il potenziale per un ammodernamento di tutto il sistema.
La Fonte
La citazione sopra trascritta è un estratto della legge del 5 agosto 2022 n. 119, riportata ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2022 e certifica l’approvazione del disegno di legge A.S. 2597 da parte del Senato.
Il testo del 2022 va a modificare il decreto legislativo originale del 15 marzo 2010, n. 66 – comprensivo di successive modifiche nel corso degli anni.